ART. 1- Fondazione e denominazione In data 07 marzo 2017 e' costituita l'Associazione "CONTROLLO SOCIALE” con sede in Arenzano. Codice Fiscale 95196270102.
ART. 2 - Oggetto e finalità L'Associazione ha per oggetto la tutela dei diritti e degli interessi dei Cittadini del Comune di Arenzano attraverso la verifica del corretto operare delle Pubbliche Amministrazioni interessate, a vario titolo, nell'amministrazione dei beni pubblici e nell'erogazione di pubblici servizi, anche se gestiti da terzi, nessuno escluso. In particolare, essa ha lo scopo di effettuare verifiche di legittimità, economicità, efficacia ed efficienza del pubblico operare, sia attraverso l'accesso, ai sensi di Legge, ad ogni informazione dagli stessi detenuta, sia attraverso l’elaborazione dei dati acquisiti, finalizzata alla determinazione di eventuali parametri ed indici ulteriori rispetto a quelli normalmente utilizzati dalla pubblica Amministrazione. Nell'ambito di queste finalità, essa potrà promuovere o coordinare iniziative con altri Enti pubblici o privati.
ART. 3 - Sede L'Associazione ha sede legale in Arenzano (GE) – P.zza Golgi, 19/E.
ART. 4 - Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione é costituito: 1 - dal fondo delle quote di adesione e associative; 2 - dai fondi di riserva derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; 3 - da lasciti, donazioni, erogazioni od elargizioni e da qualsiasi entrata idonea ad incrementare l'attivo, nonché da qualsiasi attività proveniente anche da disposizioni testamentarie; il tutto sotto osservanza delle norme regolanti la materia.
ART. 5 - Soci Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, quelle giuridiche e gli enti residenti od aventi domicilio nel Comune di Arenzano.
ART. 6 - Ammissione Le domande di ammissione verranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito: nel caso di accettazione il Socio dovrà versare subito la quota di adesione e associazione. L'entità delle quote di adesione e associative sarà annualmente determinata dall'Assemblea dei Soci. La qualità di Socio si perde per trasferimento della residenza o domicilio in altra Città, per dimissioni, per morte, per morosità perdurante, per fallimento, per indegnità e, nel caso di società od enti, anche per cessazione.
ART. 7 - Organi Assemblea Hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di votare i Soci che abbiano regolarmente versato la quota. L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio una volta l'anno ed ogni altra volta lui stesso o il Consiglio ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati. L'Assemblea viene convocata a mezzo di avviso pubblicato nella sede dell' Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e, se possibile, con avviso recapitato al domicilio di ciascun Socio. Ogni Socio può essere rappresentato all'Assemblea da altro Socio per delega scritta. Un delegato non potrà rappresentare più di cinque altri soci. L'Assemblea si ritiene costituita con la presenza della metà più uno dei Soci in prima convocazione e con un terzo dei Soci in seconda convocazione. Le deliberazioni si intendono approvate o respinte con la maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono per alzata di mano, salvo che particolari motivi da valutarsi dal Presidente impongano la scelta della votazione a scheda segreta e quando l'oggetto della votazione interessi le persone, come la nomina del Consiglio d'Amministrazione: in questo caso, a parità di voti prevale l' anzianità. L'Assemblea é presieduta dal Presidente che nomina un segretario.
Consiglio di Amministrazione L'Assemblea, ogni triennio, elegge un Consiglio di Amministrazione formato da tre a cinque persone scelte tra i Soci con diritto di voto. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di decesso, dimissioni o perdita della qualità di Socio di uno dei consiglieri, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione con altro socio per cooptazione, sottoponendo l'azione alla ratifica dell'Assemblea. Nessun compenso compete al Consiglieri, i quali eleggono il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio, sia dinnanzi al Giudice ordinario, che amministrativo o speciale, nonché negli eventuali provvedimenti arbitrali, con facoltà di nomina di avvocati e procuratori in qualsiasi grado di giurisdizione. Delle eventuali controversie dovrà essere data subito notizia al Consiglio di Amministrazione. ll Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno due dei Consiglieri con cadenza mensile e per predisporre e deliberare il consuntivo e preventivo, nonché per decidere sull'ammissione o cessazione di soci. Delle sedute del Consiglio sarà redatto verbale in apposito registro firmato da tutti i convenuti.
Segretario/Tesoriere ` Al Segretario/Tesoriere compete l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e, in accordo col Presidente, il resoconto annuale all'Assemblea dell'attività dell'Associazione. Al Segretario compete inoltre la tenuta ed aggiornamento del registro degli associati, nonché la gestione del fondo comune secondo le indicazioni del Consiglio.
Consiglio dei Saggi I Consiglieri particolarmente distintisi per attività a favore dell'Associazione potranno far parte, al termine del loro mandato, del Consiglio dei Saggi, che opererà in supporto al Consiglio di Amministrazione per garantire sia la continuità operativa sia la trasmissione della conoscenza sulle problematiche trattate. Il parere del Consiglio dei Saggi, espresso a maggioranza degli stessi, sarà vincolante ai fini delle decisioni di maggior rilievo.
ART. 8 - Possibilità di trasformazione Con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, l'Associazione può essere trasformata in una Società, fornita di personalità giuridica, la quale sia ritenuta più idoneo strumento per il miglior raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
ART. 9 - Clausola arbitrale Qualsiasi controversia insorgesse tra i Soci oppure tra i Soci e gli Organi dell'Associazione in merito a qualunque aspetto della vita associativa dovrà essere risolta esclusivamente in via di arbitrato irrituale pienamente vincolante per le parti presenti nel giudizio arbitrale. L'Arbitro sara nominato sull'accordo delle parti che intendono procedere. In mancanza di loro accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova su istanza anche di una sola delle parti.
ART. 10 - Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.